Tutti i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti devono dotarsi dell’attestazione di idoneità alloggiativa al fine di ottenere:
1) Il ricongiungimento familiare (art. 29 comma 3 lett. a) dlgs 286/98) (N.B. nel caso di ricongiungimento di un unico figlio di età inferiore ai 14 anni, non è necessario il certificato di idoneità alloggiativa, è sufficiente il consenso all’ospitalità del minore – da parte del proprietario dell’immobile – tramite compilazione del modello S1);
2) La coesione familiare;
3) Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo;
4) Il nulla osta al lavoro a seguito di domanda di decreto flussi;
5) Il rinnovo del permesso di soggiorno;
6) Il nulla osta per l’ingresso per lavoro autonomo.